(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 49 del 4 dicembre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Premi assicurativi
    1.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a concedere un
contributo  sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle
perdite dovute alle seguenti cause:
      a) calamita'  naturali,  intendendosi  a  tale scopo terremoti,
valanghe, frane e inondazioni;
      b) avverse   condizioni   atmosferiche  quali  gelo,  grandine,
ghiaccio, pioggia, siccita', trombe d'aria;
      c) epizoozie o fitopatie.
    2.  Il  contributo  di  cui  al  comma  1 puo' essere concesso ai
seguenti beneficiari:
      a) consorzi  di  produttori  agricoli  costituiti per la difesa
attiva   e  passiva  delle  produzioni  e  delle  strutture  agricole
produttive;
      b) cooperative e loro consorzi autorizzati ad attuare programmi
di  difesa  passiva  delle  produzioni  e  delle  strutture  agricole
produttive;
      c) singoli produttori agricoli.
    3.  Il  contributo  di cui al comma 1 e' concesso fino all'80 per
cento   del   costo   del   premio   assicurativo  nei  casi  in  cui
l'assicurazione  sia  a copertura delle perdite dovute esclusivamente
a:
      a) calamita' naturali;
      b) avverse  condizioni  atmosferiche  per  le  quali la polizza
assicurativa  preveda  un risarcimento in presenza di danni in misura
non  inferiore  al  20  per cento della produzione normale nelle zone
svantaggiate e al 30 per cento nelle altre zone.
    4.  Qualora  l'assicurazione,  oltre  alle  perdite causate dagli
eventi  di  cui al comma 3, copra anche perdite dovute ad epizoozie o
fitopatie,  l'aiuto  e'  concesso  in  misura non superiore al 50 per
cento del costo del premio assicurativo.