(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 4 dicembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Premi assicurativi 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute alle seguenti cause: a) calamita' naturali, intendendosi a tale scopo terremoti, valanghe, frane e inondazioni; b) avverse condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia, siccita', trombe d'aria; c) epizoozie o fitopatie. 2. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso ai seguenti beneficiari: a) consorzi di produttori agricoli costituiti per la difesa attiva e passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive; b) cooperative e loro consorzi autorizzati ad attuare programmi di difesa passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive; c) singoli produttori agricoli. 3. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso fino all'80 per cento del costo del premio assicurativo nei casi in cui l'assicurazione sia a copertura delle perdite dovute esclusivamente a: a) calamita' naturali; b) avverse condizioni atmosferiche per le quali la polizza assicurativa preveda un risarcimento in presenza di danni in misura non inferiore al 20 per cento della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30 per cento nelle altre zone. 4. Qualora l'assicurazione, oltre alle perdite causate dagli eventi di cui al comma 3, copra anche perdite dovute ad epizoozie o fitopatie, l'aiuto e' concesso in misura non superiore al 50 per cento del costo del premio assicurativo.